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I CONTRIBUTI DA LAVORO

L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio d’impresa (art. 2555 del codice civile). Ciò significa che, mentre l’impresa è l’attività economica svolta dall’imprenditore, l’azienda è il complesso dei beni strumentali necessari allo svolgimento della sua attività.
Al momento dell'assunzione del primo dipendente nell’azienda si costituisce un rapporto assicurativo-previdenziale che comporta obbligo di iscrizione del datore di lavoro agli enti previdenziali.
La legge prevede che, in caso di cessione dell’intera azienda o di un ramo di essa, il rapporto di lavoro non si estingua, ma continui con il nuovo titolare dell'azienda rispetto al quale il lavoratore conserva tutti i diritti e gli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro medesimo. Nel caso le esigenze produttive lo richiedano, un datore di lavoro (distaccante) può porre temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario), per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

ISCRIZIONE

Il primo adempimento dell’azienda è quello di denunciare la propria esistenza, tramite il procedimento di iscrizione. Tale adempimento, tuttavia, ha natura “dichiarativa” e non “costitutiva”: l’obbligo del versamento dei contributi scaturisce, cioè, direttamente dalla stipula del contratto di lavoro e dalla successiva assunzione . Quest’ultima va denunciata telematicamente, sia agli enti previdenziali che al competente Centro per l’Impiego, mediante una procedura di comunicazione unica, denominata UNILAV. L’iscrizione ha, quindi, il solo scopo di permettere all’INPS di attribuire all’azienda matricola, inquadramento e codici necessari al calcolo contributivo e conseguente versamento (che, di norma, avviene mediante il modello F24).
Dal mese di gennaio 2007 l’iscrizione delle aziende con dipendenti può avvenire anche mediante un servizio on-line di trasmissione telematica. Dal 1° aprile 2010 , alla fine dell’attuale periodo di sperimentazione, dovrà essere utilizzata, in via esclusiva ed obbligatoria, la nuova procedura ed il nuovo modello di Comunicazione Unica (COMunica) che, oltre che ai fini fiscali (attribuzione codice fiscale e /o partita IVA) ed amministrativi (ad es. inscrizione al registro delle imprese) ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali ed assistenziali"
Oltre all’iscrizione, l'azienda è tenuta a comunicare, in via telematica ed entro 30 giorni dal loro verificarsi, gli eventi che comportino sospensione, variazione o cessazione dell'attività

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E VIGILANZA

Nel versamento dei contributi è ricompresa sia una quota a carico del datore di lavoro che una quota a carico del dipendente. Il mancato versamento delle quote a debito, almeno limitatamente alla quota della retribuzione imponibile che il datore di lavoro trattiene in busta paga ai lavoratori, espone il datore di lavoro a conseguenze anche penali. Sull’esatto versamento dei contributi in riferimento ad obblighi inderogabili di legge si esercita l’attività di vigilanza da parte dell’Inps, degli altri enti previdenziali e degli organismi ispettivi del Ministero del Lavoro.

IL DURC

La regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili viene attestata, di norma su richiesta dell’azienda medesima, tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

IL MODELLO DM10 E L'EMENS

Il modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’Inps, delle agevolazioni e degli sgravi. Il saldo tra queste ultime voci determina l’esistenza di un DM10 cd “attivo” (ossia chiuso con un saldo a debito per l’azienda) o di un DM10 cd. “passivo” (ossia con un saldo a credito per l’azienda). I modelli DM10 presentati (obbligatoriamente mediante procedura informatica) sono soggetti, oltre che ad un a verifica formale nel momento del loro ingresso nel sistema telematico dell’Istituto, anche ad un controllo di merito relativo alla compatibilità delle voci (sia a credito che a debito) in esso esposte, rispetto alle caratteristiche contributive associate alla matricola dell’azienda. Eventuali errori di esposizione conducono all’emissione di una segnalazione inviata all’azienda che rende il nome di “nota di rettifica”: anch’essa può essere “attiva” (ossia con segnalazione di ulteriori somme dovute dall’azienda all’INPS) ovvero “passiva” (ossia con segnalazione di ulteriori somme costituenti “credito” dall’azienda nei confronti dell’INPS).

Il modello EMens, introdotto a partire dalle denunce con competenza relativa al mese di Gennaio 2005 (ossia da presentarsi entro il 28.02.2005), è quel flusso telematico tramite cui i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD) trasmettono mensilmente agli Enti previdenziali, direttamente o tramite gli incaricati, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili:
al calcolo dei contributi;
all’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
all’erogazione delle prestazioni.
IL FLUSSO UNIEMENS

A partire dalle denunce con competenza relativa al mese di Maggio 2009 (ossia da presentarsi entro il 30.06.2009), ha preso il via l’unificazione dei flussi EMens e DM10 in un unico flusso informativo denominato UNIEMENS . Le aziende e gli intermediari hanno avuto a disposizione tutto il secondo semestre dell’anno 2009 per transitare dal vecchio al nuovo sistema: il passaggio a regime è avvenuto dal 1° gennaio 2010.

AZIENDE AGRICOLE CON DIPENDENTI

Gli adempimenti delle aziende agricole sono parzialmente diversi rispetto a quelli della generalità delle aziende. L’azienda agricola denuncia all’INPS l’inizio attività obbligatoriamente in via telematica, mediante il modello Denuncia Aziendale (D.A.). Quest’ultimo, consentendo l’esatta classificazione dell’azienda agricola, ne permette il corretto inquadramento, l’inizio attività e, quindi, le successive operazioni di assunzione, denuncia trimestrale (DMAG UNICO) delle giornate lavorative effettuate, calcolo contributivo e versamento della contribuzione. Quest’ultima avviene mediante modalità tipiche del lavoro dipendente in agricoltura: ossia a mezzo di un modello F24 precompilato che l’INPS invia all’azienda trimestralmente.
La particolarità del settore agricolo è quella di avere diverse tipologie di lavoratori:
OTD (detti anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna): sono assunti per l’esecuzione di lavori di breve durata, a carattere saltuario per compiere una fase lavorativa o in sostituzione di operai per i quali esiste il diritto di conservazione del posto
OTI (detti anche salariati fissi) assunti con contratti di lavoro senza scadenza
Assimilati ai lavoratori dipendenti sono, poi, i Piccoli coloni, ossia coloro che costituiscono, in fondi che non richiedono giornate di lavoro superiori a 119, un rapporto di lavoro di natura associativa, avente per oggetto la conduzione del fondo o l’allevamento del bestiame. I piccoli coloni seguono le disposizioni lavorative del concedente che versa i contributi. La denuncia di attività avviene per questa categoria con cadenza annuale e non trimestrale (entro il 31 marzo di ogni anno).
L'accredito dei contributi dichiarati, ai fini pensionistici e delle prestazioni, avviene dopo la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali effettuata nell'albo pretorio dei comuni di residenza dei lavoratori.
Anche in questo ambito sono applicate le norme relative al Lavoro Occasionale Accessorio e al contratto di somministrazione

I CONTRIBUTI DA LAVORO

E’ colui che presta la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, anche di elevata competenza professionale (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, etc.), sia con mansioni generiche.
Il lavoro domestico può avere modalità di svolgimento diverso:
a servizio intero (lavoratore domestico convivente o badante) – se il lavoratore abita presso il datore di lavoro, usufruendo, oltre che della retribuzione, del vitto e dell'alloggio;
a mezzo servizio – se presta, presso la stessa famiglia, servizio per almeno 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali, quando il servizio non e' uniforme in tutti i giorni della settimana;
ad ore – se presta la propria opera in famiglia solo per alcuni giorni alla settimana, e con un orario inferiore alla 24 ore settimanali.
Questo tipo di rapporto di lavoro è regolato dal CCNL di categoria del 13 febbraio 2007: decorrenza 01/03/2007 - scadenza 28/02/2011.
E' caratterizzato dalla subordinazione e dall’erogazione di una retribuzione, ed è soggetto all’obbligo assicurativo, in applicazione delle norme previste dall' Art 26 DPR 1403/71 (obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari).
Possono svolgere lavoro domestico anche i lavoratori:
già assicurati per altra attività di lavoro domestico;
pensionati;
durante il periodo di prova;
avviati dai comuni o dalle ASL al servizio di assistenza domiciliare non infermieristica presso persone anziane indigenti, alle quali le predette amministrazioni forniscono mezzi materiali per corrispondere la retribuzione e gli oneri accessori.
CHI SONO I DATORI DI LAVORO DOMESTICO

Sono le famiglie, anche se costituite da una sola persona, che assumono personale per adibirlo a mansioni di carattere materiale o anche intellettuale necessarie per il funzionamento della vita familiare.

Possono essere tali anche quelle convivenze come le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi , stazioni) che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

Non rientrano in tali ipotesi:
gli alberghi, le pensioni , gli affittacamere, le cliniche private;
i collegi, convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa ma mezzo per conseguire finalità educative.
Il datore di lavoro ha l’onere di svolgere gli adempimenti connessi all’assunzione del lavoratore comunitario od extracomunitario.


DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE

Tutti i lavoratori domestici devono presentare al datore di lavoro, in una fase precedente alla stipula del contratto ed alla assunzione:
carta d’identità o altro documento equivalente, non scaduta, ed eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici;
tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dall’Azienda Sanitaria Locale;
codice fiscale che dovrà essere comunicato all’Inps;
permesso di soggiorno che consente attività lavorativa (per i lavoratori extracomunitari).
Per il lavoro minorile il lavoratore deve presentare anche:
il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall’Ufficiale sanitario dell’ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro;
la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore o a mezzo servizio, l’autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.
DENUNCIA DI ASSUNZIONE

Dal 29/01/2009 il rapporto di lavoro deve essere denunciato:
entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (U.T.G.)
entro cinque giorni dall’evento in caso di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro.
Per l’iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico può utilizzare i seguenti canali:
Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
Procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it);
presentazione o invio agli uffici Inps tramite nuovo modulo cartaceo: COLD-ASS (il modello COLD-VAR serve per comunicare le variazioni).

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

Il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l’orario di lavoro presso uno stesso datore di lavoro, supera le 24 ore settimanali, il contributo, per tutte le ore retribuite, è unico (4^ fascia), indipendentemente dalla retribuzione oraria.
La retribuzione oraria convenzionale corrispondente alla IV fascia ed è notevolmente inferiore alle altre e di conseguenza dà luogo all’accredito di una Retribuzione Media Settimanale molto bassa e pertanto potrebbe essere penalizzante per il lavoratore ai fini pensionistici.
Ogni datore deve quindi predeterminare l’importo della paga oraria effettiva (retribuzione oraria concordata + quota oraria di tredicesima + eventuale quota oraria di vitto e alloggio) e poi individuare il contributo che corrisponde alla fascia di retribuzione e all’orario effettuato dal lavoratore.

COME SI VERSA

Il datore di lavoro può versare i contributi:
con bollettini di c/c postale emessi dall’Inps (Il versamento deve essere effettuato utilizzando un bollettino per ogni trimestre, non è corretto versare con un unico bollettino i contributi relativi a 2 o più trimestri solari.) I bollettini inviati dall’INPS al datore di lavoro sono precompilati con i dati del rapporto di lavoro; il datore dovrà compilare i campi riguardanti:
importo contributi (moltiplicando il contributo orario per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuite - malattia e ferie)
trimestre di riferimento (trimestri solari)
ore complessive retribuite (le ore retribuite dopo l’ultimo sabato del trimestre dovranno essere computate nel trimestre successivo)
retribuzione oraria effettiva (Va sempre indicata anche nel caso della 4^ fascia)
eventuale data di cessazione del rapporto di lavoro (in questo caso il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla cessazione)settimane retribuite(ai fini contributivi il numero delle settimane coincide con quello dei sabati che cadono nel trimestre; si ricorda che la settimana va dalla domenica al sabato)
on-line, collegandosi al sito Internet www.inps.it;
tramite RETI AMICHE ( tabaccherie e poste )
ESTRATTO CONTO DEL LAVORATORE DOMESTICO

I contributi dovuti, a seguito di prima emissione dei bollettini, possono essere pagati entro 30 giorni dalla data di ricezione senza alcuna sanzione. I successivi versamenti devono essere effettuati trimestralmente dal datore di lavoro, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale, alle seguenti scadenze:
Dal 1° al 10 aprile - Versamento valido per il 1° trimestre
Dal 1° al 10 luglio - Versamento valido per il 2° trimestre
Dal 1° al 10 ottobre - Versamento valido per il 3° trimestre
Dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo - Versamento valido per il 4° trimestre
Il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore domestico è pari a quello delle settimane lavorate per le quali risulti versata o dovuta una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 12 ore lavorative
La Legge 638 dell’11/11/1983 all’art. 6 ha variato in 24 il numero minimo delle ore lavorative con decorrenza 1.1.1984
Il numero delle settimane accreditate risulterà pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo il totale delle ore lavorate nel trimestre per 24.
Es. ore lavorate 295: 24 = 12,29 arrotondato per eccesso a 13
Es. ore lavorate 170: 24 = 7,08 arrotondate per eccesso a 8. I contributi determinati in base a questi criteri daranno il numero delle settimane da accreditare risalendo a ritroso, nel tempo, a decorrere dall’ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare.
Sull’ Estratto Contributivo tali settimane vengono indicate con:
la lettera A (accreditate), numero delle settimane accreditate risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall’ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare;
la lettera L (lavorate) segnala le settimane in cui, pur essendoci retribuzione, non si raggiungono le 24 ore;
lo spazio vuoto sta ad indicare la mancanza di prestazione.
LAVORO DOMESTICO OCCASIONALE

Il D. Lgs 276/2003 (c.d. riforma Biagi) ha previsto l’applicazione della disciplina del lavoro occasionale accessorio alle prestazioni di lavoro domestico meramente occasionali rese a favore di famiglie per esigenze solo temporanee,comunque non superiori a 5.000 euro nell’anno solare con lo stesso committente.

Deve cioè trattarsi di prestazioni lavorative che, per la loro natura occasionale e accessoria, non sono riconducibili né ad un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (nel caso specifico il DPR 1403 del 31/12/71), né a regolamentazioni contrattuali specifiche del settore di attività (CCNL 16/02/07).


QUANTO SI PAGA VEDI QUI'

I CONTRIBUTI DA LAVORO

Sono lavoratori dipendenti (o lavoratori subordinati) coloro che si impegnano, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto “datore di lavoro”. Costui impartisce le istruzioni al dipendente e s'impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

DATORE DI LAVORO

Può essere datore di lavoro anche chi, a norma del codice civile e della normativa fallimentare, non è imprenditore commerciale: è il caso del lavoro domestico (datore di lavoro persona fisica), o quello del portiere assunto da un condominio o quello della segretaria assunta da un avvocato od un medico (datore di lavoro libero professionista).

CONTRATTO DI LAVORO

Il documento che contiene tutte le informazioni riguardanti il rapporto intercorrente tra lavoratori dipendenti e datore di lavoro è il contratto di lavoro. Secondo il codice civile il contratto di lavoro è un contratto tipico (cioè previsto espressamente dall'ordinamento giuridico), bilaterale e necessariamente oneroso: l'art. 2099 del Codice dichiara che "in mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice". Si parla di contratto individuale di lavoro quando il contratto è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica) e un lavoratore (obbligatoriamente e necessariamente una persona fisica). Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) scaturisce, invece, da un accordo tra i sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro. Esso ha lo scopo di dettare regolamentazioni generalizzate ed omogenee per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria cui il contratto collettivo stesso si riferisce. Con la Riforma Biagi (L.30/2003 e D. Lgs. 276/2003) il mercato del lavoro italiano si è orientato alla flessibilità, intesa sia come maggiore libertà nell’accesso al mondo del lavoro che come maggiore libertà di utilizzo di schemi di regolamentazione del rapporto di lavoro.
Tali obiettivi vengono realizzati tramite:
la previsione di nuovi schemi contrattuali (eventualmente oggetto di certificazione) utilizzabili dalle aziende per impiegare lavoratori dipendenti (Lavoro Intermittente/Lavoro ripartito/Lavoro occasionale accessorio)
la rideterminazione di alcune tipologie contrattuali esistenti (apprendistato/ contratto di formazione e lavoro che diviene contratto di inserimento/contratto di lavoro interinale che diviene contratto di somministrazione, appalto).
BUSTA PAGA

I lavoratori dipendenti, a fronte dell'attività svolta, percepiscono una retribuzione. Tutte le somme e i valori che i datori di lavoro erogano ai dipendenti costituiscono, sotto il profilo fiscale, redditi da lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione secondo la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Il reddito lordo rappresenta la retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi previdenziali.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare, di norma mensilmente, insieme alla retribuzione, la busta paga. Quest’ultima esprime in termini monetari l'insieme dei rapporti del lavoratore con il datore di lavoro (la paga), con lo Stato (le imposte) e con gli enti previdenziali (i contributi). Il datore di lavoro rispetto ad imposte e contributi agisce, di norma, quale sostituto d’imposta: opera cioè, direttamente in busta paga delle trattenute ai dipendenti per l’importo corrispondente alle imposte ed alla contribuzione dovuta dal lavoratore dipendente. La contribuzione previdenziale è per definizione "obbligatoria", in quanto dovuta per legge, indipendentemente da eventuali accordi tra le parti.

CUD

Il modello CUD (Certificazione Unica dei redditi) deve essere compilato per:
certificare i redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno;
attestare le ritenute operate nel corso dell’anno in relazione ai redditi certificati;
attestare le deduzioni e le detrazioni effettuate a richiesta del lavoratore ovvero del pensionato.
attestare le retribuzioni sulle quali sono stati versati i contributi dovuti e agli altri Enti previdenziali;
attestare gli importi erogati come corrispettivo dei rapporti di collaborazione.

I CONTRIBUTI DA LAVORO

L'imprenditore commerciale è il titolare di un'impresa che opera nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, sia organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia.
Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (il requisito non è richiesto per i soci di S.r.l.);
partecipare personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;
essere legittimato all'esercizio dell'attività commerciale da licenze o autorizzazioni se previste per legge o regolamento.
L’attività può essere esercitata sotto forma di:
impresa individuale;
impresa familiare;
società di persone (S.a.s., S.n.c.);
società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).
ISCRIZIONE CESSAZIONE E VARIAZIONE

Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, a decorrere dal 1 aprile 2010, è stato previsto un sistema di iscrizione obbligatorio denominato “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” (ComUnica).

La “Comunicazione Unica”, da presentare per via telematica o su supporto informatico alla Camera di Commercio, assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell’attività d’impresa.
In ogni caso la decisione sulla iscrivibilità del contribuente spetta all’INPS, e pertanto la iscrizione si perfeziona soltanto a seguito del provvedimento emesso dall’Istituto.

L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:
iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
cessazione dell’impresa;
variazione dell’indirizzo dell’impresa;
variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
cessazione della società;
cessazione dalla carica di socio;
variazione di forma giuridica;
variazione dell’attività svolta.
COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.
È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).
Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).

Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).
I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.

Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.



ALIQUOTE E CONTRIBUTI COMMERCIANTI ANNO 2010 VEDI QUI'

I CONTRIBUTI DA LAVORO

È imprenditore artigiano colui che svolge un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa (Legge n.463/1959; Legge n.443/1985; Legge n.133/1997;Legge n.57/2001).

Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Aver compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all'esercizio dell'attività oltre il sedicesimo anno di età);
Esercitare l’attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell’impresa artigiana, con lavoro proprio, ed eventualmente con l’ausilio dei propri familiari;
Svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale;
Assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
Non superare i limiti dimensionali previsti dalla Legge 443/85.
L’attività può essere esercitata sotto forma di:
impresa individuale;
impresa familiare;
società di persone (S.a.s., S.n.c.);
società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).
ISCRIZIONE CESSAZIONE E VARIAZIONE

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività artigiana, deve essere presentata domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.

Dal 1 aprile 2010 le aziende che operano nelle regioni che hanno recepito il sistema ComUnica, sono tenute ad iscriversi utilizzando le procedure informatiche o su supporto telematico.
Infatti, essendo la ComUnica l'unico strumento che tutte le imprese devono utilizzare per l'espletamento degli adempimenti di iscrizione, variazione e cancellazione, ha efficacia oltre che per il Registro imprese, anche per l'Albo imprese artigiane (quadro AA).

Pertanto, attualmente sono vigenti due sistemi di iscrizione a seconda che la regione abbia recepito o meno (seppur con modalità diverse), con legge regionale, il sistema di iscrizione ComUnica.
Nel caso in cui ciò non sia avvenuto continua ad essere utilizzata la procedura attualmente in uso.

L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:
iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
cessazione dell’impresa;
variazione dell’indirizzo dell’impresa;
variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
cessazione della società;
essazione dalla carica di socio;
variazione di forma giuridica;
variazione dell’attività svolta.
La legge attribuisce all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane valore costitutivo, e conferisce all'impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali.
Tale qualifica viene conservata dalla data di decorrenza dell'iscrizione sino a quella dalla quale ha effetto la cancellazione.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.
È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).
Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).

Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).
I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.

Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.


ALIQUOTE E CONTRIBUTI ARTIGIANI ANNO 2010 VEDI QUI'

Windows 7 nelle aziende: test nel 2010 per eliminare" Xp entro il 2012

Come ampiamente previsto, l'adozione del nuovo sistema operativo di Microsoft prenderà corpo solo nell'arco dei prossimi mesi per diventare in seno alle aziende un appuntamento irrinunciabile nel corso del 2011. Lo dicono, sin da quando Windows 7 è stato lanciato ufficialmente sul mercato (ottobre 2009), gli analisti di Gartner.


Nel confermare come molte organizzazioni dovrebbero presto pianificare i test per installare il nuovo software, gli stessi analisti hanno ora avanzato l'idea che l'obiettivo ultimo di questo sia quello di togliere Windows Xp dai propri pc entro la fine del 2012. La migrazione è quindi prossima e per i responsabili informatici si tratta di decidere come avviarla: su tutti i computer aziendali, solo su quelli oggetto di nuovi acquisti oppure su un ragionato mix. Il fattore costi – delle nuove licenze o degli upgrade - sarà probabilmente, e come sempre, una variabile decisiva in tal senso.

Stando alle risultanze di un recente sondaggio operato proprio da Gartner, l'80% delle aziende campione non ha preso in considerazione Windows Vista ed è quindi "costretta" a stringere i tempi per implementare Windows 7. E per due ordini di motivi: Xp sta diventando troppo vecchio e in prospettiva si parla già di Windows 8, l'evoluzione successiva della piattaforma per pc made in Redmond. Seven, oltretutto, ha ricevuto e sta ricevendo recensioni positive e questo è sicuramente un buon viatico per affrontare la migrazione.

Le aziende, casomai, hanno un'altra preoccupazione, e cioè quella di sapere quanto e quando accelerare il passaggio al nuovo sistema. Secondo gli analisti, per le organizzazioni sarebbe preferibile abbandonare Xp ben prima della scadenza dell'aprile del 2014, quando terminerà l'assistenza tecnica al prodotto assicurata da Microsoft. E la motivazione che sottintende questa valutazione è molto semplice: le nuove versioni di molte applicazioni non dovrebbero supportare il vecchio Os e di pari passo vari sviluppatori e software vendor stanno spingendo per eliminare Xp dalla lista dei software "in target".

Rispetto al passato, questo in sostanza l'avvertimento lanciato da Gartner, la migrazione al nuovo Windows va ponderata adeguatamente perché implica un passaggio tecnologico significativo, soprattutto sotto l'aspetto delle applicazioni. Pensare a una migrazione sicura, veloce e indolore comporta il rischio di sottovalutare la portata del passaggio a Windows 7, tanto che Gartner prevede per molte organizzazioni tempi anche lunghi (12-18 mesi) per poter completare il processo di pianificazione, testing e messa in produzione del nuovo software. E più i tempi della migrazione si allungano, maggiori sono i costi per gestire più versioni di Windows contemporaneamente attive sui pc aziendali.

Google lancia la sfida ad Apple. Entro l'anno un servizio per il download di musica

Dopo aver lanciato la sfida a Microsoft (Chrome contro Explorer) Google è pronta a sifdare un altro attore che domina la sua nicchia di mercato. Si tratta della Apple di Steve Jobs, primo venditore mondiale di musica online attraverso la piattaforma iTunes. Secondo il Wall Street Journal in questo mercato è pronta a fare il suo ingresso anche la società di Mountain View, che dovrebbe lanciare entro l'anno un servizio per il download di canzoni collegato al suo motore di ricerca, che sarà seguito nel 2011 da un servizio musicale in abbonamento.


I contorni del progetto sono ancora vaghi, scrive il quotidiano, ma nei programmi di Google ci sarebbe l'offerta di musica su internet e sui telefoni cellulari che usano il suo sistema operativo, Android. Al momento non è chiaro se il colosso di Mountain View abbia già stretto accordi con le etichette che - secondo quanto riporta il Wsj - sono favorevoli all'ingresso di un altro importante operatore in questo settore che garantirebbe più concorrenza.

L'ingresso di Google nel mercato musicale aprirebbe un nuovo terreno di scontro con Apple, che grazie ad iTunes ha rivoluzionato il panorama della discografia digitale e controlla il 28% dell'intero mercato musicale negli Stati Uniti (secondo Npd, dati relativi al primo trimestre). La rivalità tra le due società si è accesa con l'ingresso di Google nel mercato degli smartphone con il lancio del sistema operativo Android. Le aziende competono anche nel settore dei browser di navigazione e presto si scontreranno nel mercato dei sistemi operativi per computer come in quello della pubblicità su cellulare.

La reazione. Al momento le due società non hanno commentato la notizia. Anche i mercati finanziari hanno accolto freddamente l'indiscrezione del Wsj. Google, cede infatti lo 0,47% mentre Apple cresce dell'1,36% dopo che la società di Cupertino ha annunciato di aver raggiunto la soglia di tre milioni di iPad venduti in tutto il mondo a 80 giorni dalla presentazione del tablet pc negli Stati Uniti.

Gli immigrati non fanno carriera e uno su tre lavora in nero

Meno di 800 euro al mese, e in un caso su 3, addirittura in nero. Eppure, sono in prevalenza diplomati o laureati (40,6%), vivono in Italia, in media, da 7 anni, ma, nel mondo del lavoro ancora fanno tanta fatica a entrare: il canale principale per trovare un impiego è il passaparola (73,3%), per andare, poi, a fare l'operaio (29%), la colf o la badante (21%), o, quando dice bene, il cameriere in alberghi e ristoranti (16 per cento).


La fotografia delle condizioni occupazionali degli immigrati in Italia è stata scattata da una ricerca realizzata da Censis, Ismu e Iprs, per conto del ministero del Lavoro, presentata, a Roma, nel corso del convegno «Immigrazione e lavoro. Percorsi lavorativi, Centri per l'impiego, politiche attive», alla presenza del ministro del Welfare, Maurizio Sacconi. Insomma, l'Italia attrae, ma dopo un po' ridimensiona il sogno degli immigrati, che scoprono di non essere arrivati "in America".

Dallo studio, condotto su un campione di 16mila stranieri, è emerso come la presenza di immigrati nel Belpaese sia stimata in poco meno di 5 milioni, aumentati negli ultimi quattro anni di quasi 1,6 milioni (+47,2 per cento). Gli irregolari sono invece 560 mila, pari all'11,3% degli stranieri presenti sul nostro territorio. La conoscenza della lingua italiana, poi, si conferma il requisito fondamentale per raggiungere la piena integrazione: il 42,8% ne ha una conoscenza sufficiente, il 33,1% buona, l'8,9% ottima, mentre il livello di apprendimento è ancora insufficiente solo per una minoranza pari al 15,1 per cento.

Sul fronte del lavoro emerge che il 77% degli immigrati maggiorenni svolge un'attività lavorativa regolare. Più di due terzi sono impiegati nel settore terziario, nell'ambito dei servizi (40,7%) e del commercio (22,5 per cento). Tra le figure meno diffuse vi sono quelle più qualificate: le professioni intellettuali (2,4%), gli operai specializzati (2,2%), i medici e paramedici (1,7%), i titolari di impresa (0,5%) e i tecnici specializzati (0,2 per cento). Dal punto di vista della condizione lavorativa, prevalgono gli occupati a tempo indeterminato (sono il 49,2% del totale), il 24,8% ha un impiego a tempo determinato, il 9,7% svolge un lavoro autonomo o ha un'attività imprenditoriale.La metà degli immigrati che lavorano in Italia dichiara di percepire una retribuzione netta mensile compresa tra 800 e 1.200 euro, il 28% ha un salario inferiore, compreso tra 500 e 800 euro, il 3% guadagna meno di 500 euro. Solo il 13,3% ha una retribuzione netta mensile che va da 1.200 a 1.500 euro, e appena l'1,2% guadagna più di 2.000 euro.
Le carriere lavorative degli immigrati sono piuttosto semplici, composte da una sola esperienza di lavoro (nel 33% dei casi) o al massimo due (40,4 per cento). Solo in un caso su 5 dichiarano di aver cambiato tre impieghi e soltanto il 7,4% quattro o più occupazioni. Generalmente le loro esperienze di lavoro si concludono a seguito del presentarsi di un'offerta più vantaggiosa (39,9%), per il mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato (17%), a causa di un licenziamento (16%) o a seguito della chiusura dell'azienda presso la quale sono impiegati (4,6 per cento).

Nel primo trimestre 2010 disoccupazione al 9,1%, ai massimi dal 2005

Il tasso di disoccupazione nel primo trimestre del 2010 è salito al 9,1% (dato non destagionalizzato) dal 7,9% dello stesso periodo del 2009. Si tratta del livello più alto dal primo trimestre del 2005. Lo rileva l'Istat, sottolineando che il tasso destagionalizzato è, invece, pari all'8,4%, il livello più alto rispetto ad uno stesso dato destagionalizzato dal terzo trimestre del 2003.


E sulla disoccupazione interviene anche il Centro Studi Confindustria secondo cui tra il primo trimestre 2008 e il quarto del 2009 sono stati persi 528mila posti di lavoro, un numero che «aumenterà un po'» nel 2010. Il tasso di disoccupazione, secondo il CsC, salirà all'8,6% quest'anno (era del 7,8% nel 2009) fino a raggiungere il 9,2% nel 2011.

Messo a punto dalle Entrate il nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione

L'agenzia delle Entrate ha predisposto il nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione con l'indicazione dei dati catastali, come stabilito dal Dl 78/2010 a partire dal 1° luglio 2010. Con il provvedimento ci sono anche le istruzioni per la compilazione. Il modello va usato anche per cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

Legge. 297/82 TFR

Art. 1. Modifiche di disposizioni del codice civile. - L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:



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Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno, per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione>>.

L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro>>.

L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

<

I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente>>.





Art. 2. Fondo di garanzia. - E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il <> con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal Fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.

Il Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del Fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.

Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani <> e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.





Art. 3. Norme in materia pensionistica. - A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.

Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.

Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e comprende anche la variazione intervenuta con decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali.Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.

Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa.

La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua, di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del Fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utile per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.

Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile.

I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.





Art. 4. Disposizioni finali. - Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile.

Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.

La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.

Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente.

Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso.

Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate.

Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto.

Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 della presente legge.





Art. 5. Disposizioni transitorie. - L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del codice civile.

A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del codice civile, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze:

25 punti a partire dal 1° gennaio 1983;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985;

i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato.

Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.

Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge.

CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI

Recentemente, la Corte di cassazione ha fatto il punto sulla questione, tracciando i limiti posti dall'ordinamento alla facoltà delle parti di individuare i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità.
Più precisamente, la sentenza n. 4666 dell'11/5/99 ha ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza 268/94, aveva già affermato che i criteri di scelta previsti dagli accordi sindacali devono rispettare, in primo luogo, il principio di non discriminazione (sindacale, politica, religiosa, razziale, sessuale, linguistica) sancito dall'art. 15 S.L., nonché il principio di razionalità: in altre parole, i criteri concordati devono possedere i caratteri dell'obiettività e della generalità, oltre a dover essere coerenti con il provvedimento della mobilità.

Con la citata sentenza, la Corte di cassazione, oltre a ribadire i principi già espressi dalla Corte costituzionale, ha anche affermato che la non discriminatorietà e la ragionevolezza dei criteri definiti in sede sindacale sono soggette al controllo del giudice. Più precisamente, se il controllo di non discriminazione coinvolge il principio enunciato dal già citato art. 15 S.L., il controllo di ragionevolezza attiene invece al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., di per sé non operante nei rapporti tra soggetti privati. In altre parole, poiché il criterio di scelta comporta di per sé un trattamento differenziato tra i lavoratori, il giudice deve verificare se tale differenziazione sia, o non sia, giustificata.
Per questa via, il controllo di ragionevolezza finisce per implicare anche un controllo di coerenza dei criteri concordati con le ragioni poste a fondamento e giustificazione della riduzione del personale. In altre parole, le parti sindacali, stipulando l'accordo sui criteri di scelta, non possono perdere di vista quelle ragioni, individuando criteri di scelta del tutto disancorati dal motivo che ha indotto il datore di lavoro a ridurre il personale. Un criterio di questo tipo sarebbe del tutto irragionevole, come pure sarebbe illegittimo che le parti, nell'accordo sindacale, indicassero per nome le persone da licenziare: in un simile caso, mancherebbe radicalmente qualunque criterio selettivo e oggettivo, cui è subordinata la legittimità del licenziamento collettivo.

CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI DA METTERE IN MOBILITA'

La legge (artt. 24 e 5 L. 223/91) stabilisce regole ben precise per l'individuazione dei soggetti nei cui confronti deve essere attuato il licenziamento collettivo. E' infatti previsto che l'individuazione di tali soggetti debba avvenire sulla base dei criteri stabiliti mediante accordo tra organizzazioni sindacali e azienda. In caso di mancanza di accordo, la legge prevede che l'individuazione debba avvenire secondo criteri oggettivi e imparziali, evitando qualsiasi discriminazione in danno di soggetti eventualmente sgraditi dall'impresa per motivi personali (svolgimento di attività sindacale o politica, fede religiosa, razza, sesso, malattie subite e altri ancora). Per questo la legge stabilisce che debbano essere seguiti i seguenti criteri, da applicare in concorso gli uni con gli altri: a) carichi di famiglia; b) anzianità (di servizio e anagrafica); c) esigenze tecnico-produttive e organizzative.

L'impresa è poi tenuta a rispettare le percentuali di soggetti invalidi o comunque di assunti obbligatori.

La violazione di questi criteri determina: la annullabilità dei licenziamenti da parte del Pretore del Lavoro e l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro; la condanna dell'azienda al risarcimento del danno patito dal lavoratore, in termini di mancata percezione della retribuzione, nella misura minima di 5 mensilità. E' bene ricordare che anche per ottenere l'accertamento della violazione dei criteri di scelta è indispensabile procedere all'impugnazione del licenziamento con un atto scritto, anche extragiudiziale, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Con il termine mobilità oggi si indica il licenziamento collettivo, che l'imprenditore può adottare in presenza delle due seguenti condizioni, previste dalla legge 223/91. La prima ricorre allorquando l'imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa. La seconda si verifica allorquando l'imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l'attività.

In entrambi i casi, l'imprenditore deve preventivamente informare le rappresentanze sindacali aziendali e i sindacati maggiormente rappresentativi. L’informazione deve riguardare i motivi che impediscono l'adozione di strumenti alternativi al licenziamento e le misure eventualmente programmate per ridurne l'impatto sociale. A richiesta del sindacato, all'informazione dovrà seguire un esame congiunto, all'esito del quale le parti possono raggiungere un accordo, che individui - tra l'altro - i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in maniera diversa da quelli indicati dalla legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze aziendali). Le violazioni della descritta procedura sindacale comportano l'inefficacia del licenziamento, con obbligo di reintegrare i lavoratori nei rispettivi posti di lavoro.

A seguito della messa in mobilità, il lavoratore viene iscritto in un'apposita lista, che gli garantisce un accesso al lavoro agevolato. Inoltre, il datore di lavoro ha la possibilità di assumere a termine, per non più di 12 mesi, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Il lavoratore in mobilità ha il diritto di percepire l'indennità di mobilità, a condizione che abbia almeno 12 mesi di anzianità aziendale (di cui 6 di lavoro effettivamente prestato), e sempre che il suo datore di lavoro rientri nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (in sintesi, si tratta delle imprese di maggiori dimensioni). Ricorrendo queste condizioni, il lavoratore ha il diritto di percepire una indennità pari a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale per 12 mesi; l'indennità viene corrisposta per 24 o 36 mesi a seconda che il lavoratore abbia compiuto i 40 o, rispettivamente, i 50 anni ma, in questi casi, l'indennità è ridotta all'80% a far tempo dal tredicesimo mese. Nelle aree di maggiore tensione occupazionale, i termini sopra indicati sono superiori: l'indennità spetta per 24 mesi o, per chi abbia compiuto 40 o 50 anni, per 36 o 48 mesi; anche in questo caso, però, a far tempo dal tredicesimo mese l'indennità è corrisposta all'80%.